Offerta formativa
Secondo l’art. 3 della Costituzione “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” In tale prospettiva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta con l’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e disciplinata dal DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 prevede, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, la progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati alle esigenze specifiche degli studenti al fine di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Il DPR 275/1999 stabilisce inoltre che ciascuna istituzione scolastica rediga e renda pubblico il Piano dell’Offerta Formativa (POF), documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica.
Sulla base del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, il quale delega alle regioni la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, pur mantenendo in capo allo Stato le funzioni concernenti l’organizzazione e la valutazione del sistema scolastico, le scuole possono adeguarsi ai differenti contesti culturali, sociali ed economici nei quali operano.
Come specificato successivamente dall’art. 2 della legge n.53 del 28 marzo 2003, “i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali”.
Inoltre, ciascuna istituzione scolastica, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, può introdurre e/o modificare, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo per un monte ore che dipende dalla tipologia di scuola (DM n. 234 del 26 giugno 2000, DL n. 59 del 19 febbraio 2004, DM del 28 dicembre 2005, DM 47 del 13 giugno 2006)
Con la legge 107/2015, per dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica, si istituisce l’organico dell’autonomia, più flessibile e funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche: i docenti dell’organico dell’autonomia, infatti, concorrono alla realizzazione dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Contestualmente si prolunga la durata del piano dell’offerta formativa, che diventa il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), per permettere l’introduzione di progetti di portata più ampia. Per la sua elaborazione dall’ottobre 2018 il MIUR ha predisposto, su una piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI, una struttura di riferimento che le scuole possono adottare, apportando all’interno di ciascuna sezione personalizzazioni corrispondenti alle specifiche esigenze e peculiarità. Il documento, una volta pubblicato, è liberamente consultabile sul portale “Scuola in Chiaro”, che mette a disposizione delle famiglie in un’unica pagina web tutte le informazioni generali e specifiche di ciascun istituto scolastico.
L’autonomia di ogni istituto scolastico ha reso via via sempre più necessaria un’efficace comunicazione della propria offerta formativa. Ogni scuola ha quindi aperto siti web che illustrano all’utenza tutto quanto riguarda il proprio funzionamento e la propria offerta didattica.